L’affido è accogliere un minore temporaneamente nella propria famiglia, a seguito delle difficoltà incontrate dai suoi genitori e può avere una durata breve o a medio-lungo termine, a dipendenza delle necessità del minore.

L’affidamento è sempre preceduto da interventi di sostegno (economico o educativo, sociale o psicologico) alla famiglia d’origine allo scopo di evitare l’allontanamento del minore. Solo nelle situazioni in cui tali interventi non abbiano dato sufficiente risultato di tutela del benessere e della crescita del minore o vi siano seri motivi che facciano ritenere al momento rischiosa per il minore la sua permanenza a casa, si fa ricorso all’affidamento famigliare.

Temporaneità dell’intervento

L’affidamento familiare è realizzato dagli uffici competenti (UAP, ARP) nei casi in cui si renda necessario il temporaneo allontanamento del minore dalla sua famiglia d’origine, per il tempo utile a consentire che la stessa possa recuperare le risorse personali o materiali per il rientro del figlio.

Non si tratta di adozione.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine

Nella maggioranza dei casi, é prevista la possibilità per i minori in affido di incontrare i genitori, secondo tempi e modalità che siano favorevoli ad entrambi, pur consentendo ai minori di svolgere serenamente le attività proprie dell’età: la scuola, lo sport ecc.

Salvo eccezioni, i genitori conservano la potestà sui figli e pertanto vengono consultati in merito alle decisioni di maggiore interesse o gravità. L’affido si inserisce in un progetto educativo che favorisce l’evoluzione delle relazioni figlio-genitori tenendo conto del benessere del minore.

Conclusione dell’affidamento

L’affidamento cessa con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato e/o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell’interesse del minore.