AFFIDI FAMILY

RICHIESTA DI RINNOVO DELLA RETTA

La famiglia affidataria è tenuta a richiedere annualmente il rinnovo della retta di affido. Tale richiesta (anche via e-mail) è da inviare 2 mesi prima della scadenza annuale dell’autorizzazione nominale all’assistente sociale responsabile del minore.
Ad esempio se l’autorizzazione nominale indica 9 aprile come data di inizio affidamento, sarà questa la data a cui fare riferimento. Ogni anno, 2 mesi prima del 9 aprile, la famiglia dovrà inviare la richiesta di rinnovo.

RAPPORTO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA SULL’EVOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

La famiglia affidataria è tenuta a redigere un rapporto sull’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze ed eventuali episodi relativi all’assistenza e all’educazione dell’affidato. Il rapporto è da presentare entro il 31 gennaio all’assistente sociale incaricato della vigilanza. È possibile scaricare il documento dal sito www.ti.ch/uap (famiglia e minorenni -> formulari) .

DOCUMENTO DI PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESPATRIO DI MINORI AFFIDATI A TERZI

La decisione di autorizzazione all’espatrio è di competenza del rappresentante legale (o di chi detiene l’autorità parentale, genitore o tutore). Nel caso in cui il genitore non autorizzi l’espatrio, sarà necessario fare richiesta all’Autorità Regionale di Protezione. Se vi è una misura di curatela educativa, l’autorizzazione all’espatrio deve essere comunque data dal genitore che detiene l’autorità parentale.

L’autorizzazione all’espatrio, oltre a formalizzare il consenso del rappresentante legale serve anche a legalizzare e legittimare l’espatrio del minore tutelando, di fronte alle autorità estere, quest’ultimo e chi l’accompagna. In caso di minori in famiglia affidataria, fa testo il punto 8 della convenzione per l’affidamento familiare che richiama anche la decisione di autorizzazione rilasciata dalla direzione UAP:

8. Passaggio di frontiere
La famiglia affidataria che si reca all’estero con il minorenne in affidamento deve essere autorizzata, dal rappresentante legale o dall’autorità di protezione e deve presentare l’autorizzazione di affidamento familiare e la carta d’identità (o passaporto) del minorenne o il permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti.

AFFIDI SOS

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ATTESTAZIONE

Le famiglie che hanno ricevuto un esito positivo del percorso di verifica delle premesse generali ricevono un’attestazione, che certifica il permesso ad accogliere regolarmente minorenni in situazione di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin.

L’attestazione ha validità di 2 anni. Tre mesi prima della data indicata al punto 2 dell’attestazione, la famiglia deve inoltrare richiesta di rinnovo presso la sede UAP del proprio domicilio, che comporterà una verifica ed un aggiornamento delle premesse generali di cui all’art. 5 OAMin.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NOMINALE

È fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione nominale prima di accogliere ogni singolo minorenne. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata presso la sede UAP del proprio domicilio. Il formulario è scaricabile dal sito www.ti.ch/uap (famiglia e minorenni -> formulari) .

RAPPORTO DI FINE AFFIDO

Al termine di ogni affidamento, la famiglia è tenuta a redigere un rapporto conclusivo, da inoltrare all’assistente sociale UAP incaricato della vigilanza entro un mese dalla fine del collocamento. Il rapporto è scaricabile dal sito www.ti.ch/uap (famiglia e minorenni -> formulari).

FATTURA MENSILE

Al termine di ogni mese la famiglia invia la fattura del collocamento, indicando il numero dei giorni (incluso giorno di arrivo e di partenza) e la somma, calcolando che sono previsti 67 franchi al giorno.
Nei casi di permanenza per il mese intero (es. dal 1 al 31 ottobre) viene calcolata la somma forfettaria di 2’000 mensili.

La fattura va inviata alla signora Sonia Anfora (sonia.anfora@ti.ch), in copia anche all’assistente sociale responsabile del collocamento e all’ATFA (affido@atfa.info).

DOCUMENTO DI PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESPATRIO DI MINORI AFFIDATI A TERZI

La decisione di autorizzazione all’espatrio è di competenza del rappresentante legale (o di chi detiene l’autorità parentale, genitore o tutore). Nel caso in cui il genitore non autorizzi l’espatrio, sarà necessario fare richiesta all’Autorità Regionale di Protezione. Se vi è una misura di curatela educativa, l’autorizzazione all’espatrio deve essere comunque data dal genitore che detiene l’autorità parentale.

L’autorizzazione all’espatrio, oltre a formalizzare il consenso del rappresentante legale serve anche a legalizzare e legittimare l’espatrio del minore tutelando, di fronte alle autorità estere, quest’ultimo e chi l’accompagna. In caso di minori in famiglia affidataria, fa testo il punto 8 della convenzione per l’affidamento familiare che richiama anche la decisione di autorizzazione rilasciata dalla direzione UAP:

8. Passaggio di frontiere
La famiglia affidataria che si reca all’estero con il minorenne in affidamento deve essere autorizzata, dal rappresentante legale o dall’autorità di protezione e deve presentare l’autorizzazione di affidamento familiare e la carta d’identità (o passaporto) del minorenne o il permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti.